Contributo volontario
L’art. 13 della Legge 40/07 ha previsto la possibilità di detrazione (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le persone giuridiche) del contributo volontario. Nel primo caso si sottrae l’importo dall’imposta lorda per determinare l’imposta netta dovuta. La deduzione invece è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile.
Le erogazioni “liberali”, cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono essere effettuate “tramite banca o ufficio postale” o nelle altre modalità indicate, riportando nella causale che esse sono vincolate ad uno o più dei seguenti fini:
a) innovazione tecnologica;
b) edilizia scolastica;
c) ampliamento dell’offerta formativa.
L’Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che “sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale con la causale di già specificata.