Ultima modifica: 7 Febbraio 2022
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Circolare n. 80 – Nuove regole per la gestione dei casi di contagio da Sars-CoV-2 a scuola.

Circolare n. 80 del 5 febbraio 2022

A tutto il personale e ai genitori degli alunni

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 5 del 4 febbraio 2022 e della circolare MdS n.9498 del 5 febbraio 2022, variano le regole per la gestione dei casi positivi da Sars-CoV2 in ambiente scolastico e in generale le misure di contenimento della pandemia.

Sintesi del provvedimento

Le FAQ aggiornate

Vademecum

Schema DL 5_2022

Scuola nuove misure (da Anci)

 


Nella scuola dell’infanzia

  • fino a quattro casi di positività
    • attività didattica in presenza con  l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  (docenti ed educatori) fino al decimo giorno  successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    • obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a cio’ abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per la rilevazione  dell’antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (AUTODICHIARAZIONE ESITO TEST AUTOSOMMINISTRATO).
  • con cinque o più casi di positività
    • sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni. 

Nella scuola primaria

  • fino a quattro casi di positività
    • attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    • obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio’ abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigeneSARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è’ attestato tramite autocertificazione (AUTODICHIARAZIONE ESITO TEST AUTOSOMMINISTRATO).
       
  • con cinque o più casi di positività
    1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure, di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni di età superiore ai sei anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
    2. per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta’ superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
    3. per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

Nella scuola secondaria

  • con un caso di positività
    • attività didattica in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • con due o piu’ casi di positività 
    1. per  coloro  che  diano  dimostrazione di  avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo l’attività didattica prosegue in presenza con  l’utilizzo  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo  alla  data  dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19;
    2. per coloro che posseggano un’idonea  certificazione  di  esenzione  dalla vaccinazione, l’attività didattica  prosegue   in   presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19,  su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
    3. per gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata per la durata di cinque giorni

Altre disposizioni

  • Nella scuola dell’infanzia la sospensione delle attività in presenza avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • Per la scuola primaria e secondaria, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e’ considerato il personale educativo e scolastico.
  • La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
  • Le disposizioni relative al distanziamento raccomandato di metri 2 durante il consumo del pasto sono revocate.

Nuove misure di quarantena e autosorveglianza aggiornate dalla circolare Ministero della Salute n. 9498 del 5 febbraio 2022

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

  1. abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
  4. siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 

F.to

Il dirigente scolastico

 

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